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TUTTI I CITTADINI FRONTISTI CON LE STRADE SONO TENUTI A MANTENERE LE SIEPI E LE ALBERATURE IN MODO DA NON RESTRINGERE O DANNEGGIARE LE STRADE STESSE E DI TAGLIARE I RAMI DELLE PIANTE CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE OGNI QUAL VOLTA SIA NECESSARIO, NEL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA
- Art. 29 del CDS. (Piantagioni e siepi)
1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695.