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Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di
accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di
accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Ultimo aggiornamento effettuato il 24/01/2014 alle 09:54